Proroga Supplenza al Docente

Proroga Supplenza al Docente

Molti supplenti ci scrivono sottolineando le difficoltà interpretative conseguenti all’applicazione dell’art.121 del D.L. del 17 marzo 2020, n.18, anche dopo la successiva Nota Ministeriale, a firma del Capo Dipartimento dott. Bruschi, del 18 marzo, n.392.

 In particolare, viene fatto evidenziare che taluni Dirigenti Scolastici, nutrono forti dubbi in ordine al mantenimento in servizio del supplente nei casi in cui il docente titolare rientri in servizio prima del 3 aprile 2020 (data sotto la quale, salvo proroghe, ma ormai certe, le lezioni dovrebbero riprendere) per timore di essere accusati di danno all’erario per aver consentito la presenza sia del titolare che del supplente per assicurare “la sola didattica a distanza”.

 Al fine di dissipare i dubbi e dare una risposta ai numerosi quesiti, dobbiamo partire dall’analisi della normativa e della nota ministeriale.

 Il sopra citato art. 121 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020) prevede che: ”Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

Quindi, la finalità del disposto legislativo riveste sia il  carattere d’urgenza che quello di assicurare il servizio pubblico della formazione ed istruzione, consentendo, anche nei periodi  di sospensione delle lezioni (ai sensi del regolamento delle supplenze – Decreto Ministeriale del 13 giugno 2007 – n.131- ciò non sarebbe stato possibile),  il mantenimento in servizio del supplente per far sì che lo stesso prosegua, in modalità “didattica a distanza”,  l’attività necessaria a favore degli studenti.

La successiva Nota Ministeriale 392 del 18 marzo 2020, a firma del Capo di Dipartimento Dott. Marco Bruschi,  così  recita : ” L’articolo 121 del D.L., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria,  dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso. ..

Quindi, in sostanza, il MIUR, richiamandosi a quanto disposto dall’art.121, chiarisce che i D.S., a prescindere dal rientro o meno del titolare assente, devono disporre il mantenimento in servizio del docente supplente al fine di assicurare l’attività didattica e la continuità del processo di insegnamento a distanza attivato dal supplente.

In definitiva, il legislatore, secondo il MIUR, ha voluto garantire “Quel principio basilare della continuità didattica, in questo particolare momento ancora più significativa” assicurando anche le relative risorse economiche. 

A questo punto, viene da chiedersi: e il titolare che deve fare al suo rientro in servizio? Domanda legittima ma che non rientra nelle competenze del legislatore ma in quelle del D.S. e nella  gestione delle risorse umane prevista dal D.L.vo 165/2001.

A questa analisi, viceversa, alcuni D.S.,invece, hanno obiettato (in ciò supportati come al solito da talune organizzazioni sindacali di categoria sempre molto “restrittive” quando bisogna applicare norme per i docenti), che la norma deve essere raccordata con il regolamento sulle supplenze per cui  proprio per effetto  dell’art. 121 del Decreto Legge, sarebbe possibile  prorogare i contratti ai supplenti brevi, a prescindere dall’eventuale rientro del titolare e senza dover attendere la ripresa delle lezioni (in ciò non attribuendo importanza all’eventuale rientro successivo del titolare)  proprio per assicurare l’insegnamento a distanza, pregiudiziale che cadrebbe con il rientro in servizio del titolare.

Siffatta interpretazione comporterebbe, allora, che se una supplenza è stata conferita sino al 25 marzo e il titolare rientra in servizio il 26,  bisogna procedere al licenziamento del supplente.  In sostanza, il legislatore avrebbe disposto la norma solo per garantire  la didattica a distanza anche durante il periodo di sospensione delle lezioni, ma solo e  limitatamente al periodo di assenza del titolare.

A nostro avviso, invece, riprendendo quanto già ampiamente esplicitato sopra, la proroga del supplente deve essere disposta, per tutta la durata della situazione di emergenza, a prescindere dall’eventuale rientro del titolare, quindi anche qualora il titolare dovesse rientrare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

In questo modo il significato innovativo dell’art.121, sarebbe proprio quello di “rinforzare”  da un lato, l’attività didattica, e, dall’altro, garantire la continuità didattica autorizzando la presenza dei due docenti, ossia del  docente titolare che rientra in servizio e del  supplente  per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

Purtroppo, cosa invece sta succedendo in molte scuole: I D.S. mantengono in servizio, senza stipulare il contratto (cosa vietata) il supplente, a scusante il Capo di istituto afferma che il SIDI non consentirebbe la registrazione del contratto perché il titolare risulta in servizio per cui non può procedere alla proroga del contratto e alla conseguente acquisizione nel sistema informativo del MIUR.

Ci auguriamo che il MIUR intervenga con una nota dettagliata; purtroppo, le paure in questo periodo sono tante, comprese quelle dei D.S., anche se, in tal senso, detto ruolo di consulenza ed accompagnamento dovrebbero svolgerlo le Direzioni Scolastiche Regionali, ma su cui, per alcune di esse, ci viene da dire: SI’ CAMPA CAVALLO!!!