Permessi Retribuiti Personale Docente e ATA

Possiamo ben dire che … ci risiamo…..ci sono dirigenti che non sanno o fanno finta di non sapere (per fortuna comunque ne sono pochi e per lo più sono coloro che non riuscendo ad affermare il ruolo dirigenziale quale “leadership educativo” tentano mediante l’utilizzo di  atti impositivi non supportati dalla normativa, di riguadagnare il terreno perduto.

E’ questo il caso di alcuni dirigenti che, nonostante il CCNL, nonostante le note MIUR e dell’ARAN, per la concessione dei permessi al personale della scuola, chiedono ancora la “documentazione a giustifica dell’assenza”.

Tentiamo, dopo averlo fatto per tante volte, di ricordare le norme che regolano la concessione dei permessi e delle ferie, e l’eventuale intervento “discrezionale” del dirigente.

Il personale  della scuola, quello  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ai seguenti permessi retribuiti:

  • partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni, compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado (parenti di 1° grado: genitori-figli / parenti di 2° grado: nonni- fratelli-nipoti / affini di 1° grado: suoceri-nuore-generi), di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: 3 giorni per ogni evento, anche non continuativi;
  • motivi personali o familiari: 3 giorni. dopo la fruizione dei predetti giorni il personale utilizza 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l’amministrazione (quindi anche con possibilità di nomina di supplente). Per usufruire di tali permessi è sufficiente l’autodichiarazione e, solo se il personale lo ritiene, può produrre documentazione a supporto.

Normativa: art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola  che qui si riporta: “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Dal suo canto l’ARAN in data 2 febbraio 2011 ha precisato:  “…l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.

In considerazione del fatto che è possibile l’ autodichiarazione, la stessa agenzia, ha, quindi, escluso un potere discrezionale del dirigente scolastico.

A quanto detto, aggiungiamo che il CCNL non esplicita minimamente che vi è una  discrezionalità del dirigente sulle motivazioni a sostegno della richiesta da parte del dipendente.

Speriamo che, questo chiarimento possa essere d’aiuto a quei dirigenti (pochi come detto) che ancora si “armano” di un potere non supportato né da legge né da norme contrattuali per “costringere” o “dissuadere” il personale ad usufruire dei loro diritti. 

Sarà nostra cura intervenire, ove ci fossero segnalati ancora situazioni “illegittime di diniego alla fruizione dei permessi”, per “indurre” alcuni dirigenti al rispetto delle norme contrattuali.