CIRCOLARE MINISTERIALE SUPPLENZE A.S. 2020/2021

CIRCOLARE MINISTERIALE SUPPLENZE A.S. 2020/2021

è stata emanata la Circolare Ministeriale per l’anno scolastico 2020/2021.

Le convocazioni avverranno in modalità telematica, per cui i docenti dovranno, come avvenuto per le nomine in ruolo, entro il termine indicato dagli uffici provinciali, collegarsi in piattaforma e scegliere in ordine cronologico le sedi scolastiche ove intendono essere nominati. 

Verranno nominati prima quelli inclusi in GAE e successivamente inclusi in GPS di prima fascia. esaurita anche detta fascia si passerà alla seconda fascia di GPS.

L’ufficio Scolastico deve comunicare sul sito

  • il calendario delle convocazioni
  • tutti i posti a disposizione e le sedi a cui si riferiscono (viene indicata la sede centrale, non eventuali succursali o sedi distaccate).

L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Esclusivamente durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di
supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

Quindi solo durante il periodo di attribuzione delle supplenze e comunque prima della presa di servizio, è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno (anche su sostegno) per una al 31 agosto sempre su sostegno o su posto comune.

VEDIAMO GLI EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA NOMINA

  • La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire altra supplenza sulla base della GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento.
    (Esempio: Il docente convocato da GAE posto comune nel caso di rifiuto mantiene comunque la possibilità di stipulare il contratto sulla base delle GPS per il medesimo posto comune.
    Esempio2: Il docente che rinuncia ad un posto di sostegno da una graduatoria – GAE o GPS – mantiene il diritto alla convocazione dalla stessa graduatoria per posto comune).
  • La rinuncia dagli elenchi GAE per il sostegno consente di accettare una nomina dalla medesima GAE per posto comune.

 RIEPILOGANDO E PRECISANDO ANCORA

L’art. 14 comma 1 lettera a) dell’O.M. 60/2020 prevede che il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato, con riferimento al relativo anno scolastico comporta, nel caso di supplenze conferire da GAE e GPS

“La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento“.

Pertanto, la rinuncia a una proposta di assunzione (o l’assenza alla convocazione, che in mancanza di delega equivale a rinuncia) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
L’imminente circolare supplenze per l’anno scolastico 2020\21,  prevederà  un’importante precisazione: la rinuncia (o l’assenza alla convocazione) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE (graduatorie ad esaurimento) e delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento.

 Questo significa che:

  • La rinuncia da GAE per il sostegno non preclude la possibilità di accettare la nomina da GAE per il posto comune  e viceversa (perché trattasi di diverso insegnamento).
  • La rinuncia da GPS posto comune consente di accettare la nomina da GPS posto di sostegno e viceversa (anche in questo caso trattasi di diverso insegnamento).
  • La rinuncia da GAE posto comune per una certa classe di concorso consente di accettare la nomina da GAE per altre classi di concorso. Allo stesso modo la rinuncia da GPS posto comune per una certa classe di concorso non preclude la possibilità di accettare la nomina sempre da GPS per altre classi di concorso.
  • Il docente che rinuncia da GAE su posto comune mantiene il diritto a stipulare il contratto di supplenza da GPS, sempre per il posto comune (perché trattasi di graduatorie differenti).

 Pertanto, la sanzione della perdita della possibilità di conseguire supplenze:

  1. Si applica solo per l’anno scolastico in corso.
  2. Riguarda solo le convocazioni per la medesima classe di concorso (e per la medesima graduatoria). Resta quindi possibile essere convocati per altra classe di concorso da qualsiasi graduatoria oppure essere convocati per lo stesso insegnamento se la convocazione proviene da altra graduatoria(GAE\GPS oppure dalle Graduatorie d’Istituto)

VEDIAMO COSA SUCCEDE PER LE GRADUATORIE DI ISTITUTO- LE NOVITA’

Per quanto riguarda le convocazioni dalle graduatorie d’istituto delle 20 istituzioni scolastiche prescelte, queste graduatorie saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze brevi nonché per le supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, esclusivamente nel caso di esaurimento o incapienza delle GPS.

L’art. 14 comma 1 lettera b) dell’O.M. 60/2020 prevede che:

“La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita”.

Pertanto,
1. Diversamente dalla normativa vigente, la sanzione si applica direttamente al primo rifiuto (la normativa previgente prevedeva invece l’applicazione della sanzione nel caso di rinuncia effettuata due volte nella stessa scuola). Pertanto, il primo rifiuto determinerà la collocazione in coda alla graduatoria, solo per la scuola in questione e solo per la classe di concorso\posto di insegnamento in oggetto

  1. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
  2. La sanzione riguarda solamente gli aspirantitotalmente inoccupatial momento dell’offerta della supplenza così come disposto espressamente. Non si applica quindi nel caso in cui la rinuncia pervenga da un supplente già in servizio su spezzone orario. 
  3. La mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita. 

CONTROLLI DEI PUNTEGGI 
L’attività di  controllo sui punteggi verrà effettuata dalla scuola di prima nomina, che dovrà convalidare in modo definitivo i punteggi attribuiti all’aspirante. Alle scuole saranno inviate specifiche istruzioni anche ai fini della trattazione dei casi più delicati, come ad esempio le ulteriori false dichiarazioni che dovessero emergere.

CONVOCAZIONI PER POSTO DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Le supplenze su posto di lingua inglese per la scuola primaria potranno essere conferite ai docenti in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’art.13 dell’O.M. 60/2020 che verranno verificati dalla scuola di servizio. A tal fine è stato previsto uno specifico meccanismo di convocazione, per cui la convocazione indicherà la specifica richiesta dell’idoneità agli aspiranti coinvolti.

ITP CON GIUDIZIO PENDENTE
Per il ricorso seriale relativo agli ITP si prevede che in caso di esito negativo della vertenza saranno indicate modalità per fare in modo che all’esclusione della 1 fascia GPS faccia seguito l’inserimento nella 2 fascia GPS, e altrettanto per le graduatorie d’istituto.

MAD 
Le domande di Messa a Disposizione (MAD) potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE da docenti non presenti in alcuna graduatoria.  QUINDI CADE LA POSSIBILITA’ PER GLI INCLUSI IN GAE O GPS DI POTER PRODURRE DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE

ORGANICO COVID
Per il cosiddetto organico Covid (di cui all’O.M. 5 agosto 2020 n. 83) si prevede che questi posti aggiuntivi siano trattati come supplenze temporanee, di competenza delle scuole, e che i contratti si risolvano in caso di sospensione della didattica in presenza.

PRIORITÀ LEGGE 104/1992
Per i beneficiari di legge 104/92 è prevista il diritto alla scelta della sede con priorità alle condizioni previste dal vigente  CCNI della mobilità per i docenti di ruolo. Ovviamente sempre che si rientri nel novero dei posti della convocazione.

PERSONALE ATA
L’unica precisazione riguarda i posti residuati dalla mobilità straordinaria di cui all’art. 58 della Legge 69/2013 sui quali, nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale, potranno essere conferite supplenze temporanee fino al 31/12/2020.
La circolare conferma che sui posti vacanti di DSGA si applica l’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni. Non è più prevista la possibilità, per il personale precario, di abbandonare una supplenza breve per accettarne un’altra fino al termine delle lezioni.

Potete scaricare e/o visualizzare CIRCOLARE MINISTERIALE SUPPLENZE cliccando sul seguente link:

nota-26841-del-5-settembre-2020-istruzioni-indicazioni-operative-supplenze-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2020-2021 (1)