E’ stato pubblicato il Decreto Ministeriale con cui viene formalizzata, in attuazione della legge 159/2019, la procedura di immissione in ruolo mediante il sistema di “chiamata veloce”.
Si ribadisce che le immissioni in ruolo in base a tale decreto avverrà sui posti vacanti e disponibili dopo che sono state effettuate le immissioni in ruolo, in ogni provincia e regione per le procedure sia da GAE che da concorsi 2016 e 2018, al netto anche dei posti accantonati per i futuri concorsi ordinari e straordinari 2020…..
Infatti, dopo che saranno concluse le operazioni annuali di immissione in ruolo (GAE E CONCORSI 2016/2018) gli USR, dopo aver accantonato i posti per i concorsi 2020, comunicano i posti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare istanza di partecipazione.
Per l’anno scolastico 2020/2021 il D.L. 22/2020 fissa al 20 settembre il termine ultimo per le operazioni di tutte le immissioni in ruolo e, quindi, anche per la “chiamata veloce”.
Potranno presentare domanda i docenti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli (GAE E CONCORSI 2016/2018) al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie PROVINCIALE (GAE) E REGIONALI (CONCORSI ORDINARI 2016 E STRAORDINARI 2018)
I docenti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo in una determinata Regione, potranno presentare domanda di partecipazione per un’altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione.
I soggetti inseriti nelle GAE, potranno, in alternativa alla presentazione della domanda in altra Regione, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa Regione rispetto alla provincia in cui risultano collocati.
Non sono destinatari della procedura di “chiamata veloce” i docenti già di ruolo anche se inseriti in GAE o procedure concorsuali 2016/2018.
La procedura di inoltro della domanda avverrà in forma esclusivamente telematica e, l’aspirante dovrà:
1) Scegliere la Regione di partecipazione
2) Indicare la Provincia o le Province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della Regione scelta;
3) Nel caso di più Province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna Provincia, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa;
4) In caso di un’unica Provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa.
Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni.
Gli USR, sulla base delle istanze presentate, pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi, precedenze e riserve possedute nella provincia o regione di inclusione, suddivisi per ciascuna delle procedure.
Sulla base dei posti rimasti vacanti e disponibili, si sottolinea ancora una volta nel caso in cui sono esaurite nella provincia di interesse le GAE ovvero nella regione di interesse le graduatorie concorsuali 2016 – 2018, al netto degli accantonamenti dei concorsi 2020, le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate operando la ripartizione 50% tra le graduatorie concorsuali a cui viene eventualmente attribuito il posto dispari, e 50% alle GAE.
Nell’ambito, poi, dei concorsi 2016/2018 si osserverà il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
Quindi, in sostanza, i vincitori di un concorso ordinario (ovvero un concorso pubblico selettivo per titoli ed esami, come il futuro Concorso ordinario 2020) avranno priorità sia rispetto a coloro che sono presenti nelle GM2018 (concorso riservato non selettivo) sia rispetto ai vincitori del concorso straordinario 2020 (concorso riservato selettivo per titoli ed esami).
Nel caso in cui gli elenchi graduati non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata oggetto del decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.
Al termine della procedura gli elenchi degli aspiranti perdono efficacia. Questo significa che gli elenchi così creati saranno utilizzati solamente ai fini della procedura in questione e la loro validità si esaurirà una volta individuati i docenti destinatari della proposta di nomina.
Per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico successivo, qualora rimangano ancora posti vacanti e disponibili, si darà lungo a una nuova chiamata e a un nuovo elenco degli aspiranti.
Ovviamente, nel caso in cui si accetta e si assume servizio in base alla procedura in questione, l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.
Potete scaricare e/o visualizzare IL DECRETO cliccando sul seguente link: